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Come funziona la gestazione per altri fuori dall&#...

Come funziona la gestazione per altri fuori dall’Italia

Dell'”utero in affitto” – o meglio GPA (gestazione per altri) – si è molto discusso in occasione del recente dibattito sul DDL Cirinnà. La querelle sulla stepchild adoption pare aver sollevato il velo che nascondeva all’opinione pubblica una pratica alla quale, ormai da decenni, ricorrono centinaia di coppie italiane (che, nella maggior parte dei casi, appartengono alla categoria “eterosessuali regolarmente sposati con difficoltà ad avere figli in modo tradizionale”).

Vietare per legge il ricorso alla GPA all’estero per i cittadini italiani, portare avanti una discussione politica a livello europeo per arrivare a una delibera comune di condanna della pratica, “multare” le coppie italiane che vi hanno fatto ricorso: le proposte politico-mediatiche sono state molte e gli opinionisti dei talk show come sempre hanno banchettato. Ma di cosa parliamo quando parliamo di utero in affitto?

Il ricorso alla GPA prevede che una madre “surrogata” o “donatrice” metta a disposizione il suo utero (non sempre si ricorre anche alla donazione dell’ovulo) per l’impianto di un ovulo fecondato per conto di altri.

Il “materiale genetico” può appartenere a una o entrambe le persone coinvolte in qualità di genitori in potenza. Ricorrono quindi a questa pratica non solo le famigerate coppie gay, ma anche coppie eterosessuali nelle quali uno dei due partner non può avere figli, oppure nei casi in cui la gestazione per la madre sarebbe troppo pericolosa (ad esempio alcuni casi di disabilità).

Come sempre, la chiarezza può aiutare a comprendere meglio e, possibilmente, esprimere giudizi “qualificati”, perché quando si parla di questioni strettamente legate alla vita (e alla visione che si può avere di essa) diventa complicato ragionare in modo critico.

Non voglio qui esprimere dunque un giudizio di merito sulla GPA, ma voglio ragionare, in modo politico, sugli ordinamenti al momento esistenti in materia, partendo dal presupposto che – indipendentemente dall’opinione personale che ognuno di noi ha sul significato di maternità/genitorialità – le leggi devono essere fatte per tutelare tutte le parti coinvolte.

In questo caso abbiamo:

  1. da una parte il desiderio di genitorialità di soggetti adulti, con un chiaro progetto di vita;
  2. una donna – figura terza nel progetto – che decide, per le più diverse motivazioni, di portare avanti una gravidanza senza essere madre;
  3. il “figlio in potenza”.

Questo “trittico” familiare accomuna coppie eterosessuali con problemi di fertilità, coppie gay e coppie lesbiche con problemi di fertilità (mentre per le coppie lesbiche senza problemi di fertilità la questione si semplifica parecchio, non esistendo allo stato attuale nessuna diatriba sul ricorso alla fecondazione assistita all’estero anche per le madri single).

Illustrazione di Valentina Cardana

Illustrazione di Valentina Cardana

La regolamentazione nei diversi Paesi

In Italia la GPA è vietata e, di conseguenza, non normata. Esistono tuttavia centinaia di “figli della GPA” concepiti e nati all’estero attraverso il ricorso a cliniche o enti specializzati.

In Europa ad esempio la GPA è permessa, pur con differenze normative anche consistenti, in Belgio, Danimarca, Grecia, Paesi Bassi, Regno Unito, Cipro, Ungheria.
Nel mondo è pratica normata in Armenia, Australia, Bielorussia, Canada, Georgia, Hong Kong, India, Israele, Nepal, Russia, Usa, Sud Africa, Thailandia, Ucraina.

Negli altri Paesi è vietata o non esiste normativa a riguardo. Ogni stato però prevede regole differenti: ad esempio in California, più che da un dibattito strettamente politico, la regolamentazione della GPA è passata attraverso le Corti californiane che più volte si sono espresse in modo estremamente favorevole in merito a questa procedura facendo riferimento all’Uniform Parental Act e creando i precedenti per una regolamentazione basata sui “fatti”.

Unico elemento discriminante, nel quadro di un’ampia libertà nella stesura degli accordi fra le parti in causa, è il vincolo dell’autonomia economica della donna donatrice e il fatto che quest’ultima deve avere già figli.

Gli Stati Uniti presentano però un’estrema varietà di posizioni fra stato e stato: in Arkansas, Florida, Illinois, Texas, Massachusetts è consentita la GPA a titolo a gratuito e previo compenso, in altri, come New York, New Jersey, New Mexico, Nebraska, Virginia, Oregon e Washington solo a titolo gratuito.

Il discrimine fra GPA a pagamento e gratuita è previsto dalle normative di molti altri stati anche nel vecchio continente, dove – ad esempio – in Ungheria, Regno Unito e Danimarca è possibile ricorrere alla procedura solo a patto che non vi sia scambio economico fra le parti. In realtà, la situazione è molto più complessa di come potrebbe sembrare ad un primo approccio.

Facile dire “donazione”, facile dire “gratis”, ma chiunque abbia anche solo conosciuto una donna in attesa di un figlio sa che le spese da affrontare non sono poche (sanitarie, alimentari, legate ai corretti stili di vita) e, correttamente, anche nei Paesi che prevedono esclusivamente la GPA gratuita, queste spese vengono coperte dai futuri genitori.

Risulta evidente che in molti casi la copertura spese possa nascondere, come giustificativo, un pagamento che, nella maggior parte dei casi, avviene anche senza il ricorso ad una normativa specifica o a un contratto siglato.

Ci sono poi dei casi “curiosi” legati ai vincoli di applicazione della GPA, come nel caso di Israele che impone per legge che la gestante “donatrice” non sia sposata, abbia già avuto un figlio, ma non nato tramite parto cesareo. Inoltre la donna dev’essere della stessa religione della coppia dei genitori richiedenti.
In pratica per i richiedenti diventa molto difficile riuscire a trovare una donna donatrice che risponda a tutte queste caratteristiche e di conseguenza la norma è di assai difficile applicazione.

Illustrazione di Valentina Cardana

Illustrazione di Valentina Cardana

Il caso dell’Ucraina

Uno dei Paesi più frequentati dalle coppie italiane che decidono di ricorrere alla GPA è l’Ucraina. Relativamente vicino dal punto di vista geografico, il Paese consente il ricorso a questa tecnica e indica che:

  •  l’embrione al momento dell’impianto viene considerato “figlio” della coppia dei richiedenti;
  • questo vale anche nel caso di “relazione genetica incompleta”, ovvero quando viene fatto ricorso ad un donatore (di sperma o di ovocita);
  • al momento della nascita il bambino viene registrato come figlio della coppia richiedente alla quale viene riconosciuta la piena potestà genitoriale.

Anche la Russia si è dotata di una legislazione simile e, in questo caso, non è previsto nemmeno il vincolo genetico con uno dei due genitori richiedenti.

In materia di vincolo genetico, uno dei requisiti richiesti dalla legislazione greca riguarda, ad esempio, l’assenza di vincoli genetici fra i genitori richiedenti e la donatrice. In Grecia è inoltre necessario dimostrare, con apposite certificazioni, l’impossibilità della madre richiedente ad avere figli in modo “naturale”.

In questa grande varietà normativa, quale potrebbe essere dunque un modello possibile in grado di garantire – in modo il più possibile eguale – le parti coinvolte, basandosi su un approccio laico al tema, legato al rispetto dei diritti della persona e al rispetto della dignità individuale?

 

Il modello britannico

La legge del Regno Unito in questo senso potrebbe essere una buona base di partenza per una riflessione in materia.

  • La surrogacy nel paese non è vietata, ma non è consentita transazione economica rispetto alla procedura.
  • Allo stesso tempo è vietato realizzare pubblicità di carattere commerciale sull’argomento ed è vietata qualsiasi transazione economica per mediazioni terze.
  • Non sono previsti accordi contrattuali prima della nascita del bambino e la madre “donatrice” viene considerata, a livello legale, madre a tutti gli effetti alla nascita.
  • Se coniugata o coinvolta in un’unione civile, il coniuge è considerato padre legale a meno che non rifiuti il coinvolgimento nella pratica.
  • Dal momento della nascita alla richiesta di riconoscimento e affido da parte dei genitori “in pectore” devono trascorrere non meno di 6 settimane e non più di 6 mesi.
  • La coppia dev’essere regolarmente sposata, unita civilmente o in grado di dimostrare una strutturata convivenza.
  • Almeno uno dei due genitori dev’essere residente in Gran Bretagna.

Il presupposto di questa normativa è che, pur dovendo in qualche modo offrire dei punti di riferimento per chi ricorre alla pratica, assume che si sta discutendo di vite e di un investimento di carattere emotivo, esistenziale e psicofisico che nulla ha a che vedere con un investimento di carattere commerciale.

La madre “donatrice” viene tutelata nella sua libertà di scelta: non è vincolata all’impianto dell’embrione, né a portare o meno a termine la gravidanza. Il rischio che si assume nell’“ospitare” la gravidanza è riconosciuto dalla completa disponibilità, sempre secondo le leggi vigenti, della sua persona.

Qualcuno potrebbe obiettare che, in questo modo, gli aspiranti genitori non vengono sufficientemente tutelati. Il loro “patrimonio genetico”, affidato alla gestante, è – per l’appunto – affidato per nove mesi e (almeno) sei settimane. La madre donatrice potrebbe decidere di tenere il bambino: si tratta di un’assunzione di rischio che, per certi versi, rispecchia il rischio assunto dalla gestante.

 

Facciamo un ulteriore esempio. Negli Stati Uniti è possibile avviare la procedura di richiesta di adozione prima della nascita, nel caso in cui una donna decida di portare avanti una gravidanza senza però voler farsi carico della cura del nascituro. Il bambino può essere dunque affidato alla famiglia adottiva fin dal momento in cui esce dall’ospedale, senza passaggi in struttura.

La procedura prevede una serie di incontri fra madre biologica e famiglia adottante, modalità precise di contatto e accordi che riguardano anche il momento del parto. La famiglia adottiva può, in sintesi, accompagnare la madre biologica nel corso della gravidanza e iniziare ad “investire” emotivamente sul nascituro come farebbe qualsiasi famiglia in attesa.

La madre biologica però è tutelata e, nonostante procedure e accordi pre-parto, può decidere di tenere il bambino al momento della nascita. Perché – in fondo – nessuno può sapere che cosa accade al momento del parto. Così come nessuno può sapere se una famiglia adottiva se la sentirà di portare avanti fino in fondo l’iter di adozione.

Osservata da questo punto di vista la normativa inglese sulla GPA presenta, pur nell’imperfezione in cui qualsiasi norma di questo genere può incappare, molti punti di forza. Il desiderio di genitorialità delle coppie richiedenti la GPA viene accolto, ma a patto che si assumano gli stessi rischi che si assumerebbero con una maternità “tradizionale” o con un’adozione. La libertà della madre donatrice viene riconfermata dalle tutele che, per tutti i nove mesi di gestazione, le danno completa disponibilità di sé stessa.

Gli eventuali “passaggi” economici riguardano la procedura e, nel caso in cui la donatrice decida di tenere il bambino, non possono essere poste in atto rivalse di carattere economico (per quanto ovviamente non siano esclusi a priori possibili contenziosi di affidamento, il principio resta quello che la madre “di nascita” viene considerata legalmente madre del bambino).

L’argomento è complesso e non basta certo questa consapevolezza a risolvere i problemi che una deregolamentazione può causare. Affrontare però il dibattito sulla GPA pensando di non vivere in un mondo globalizzato e di poter gestire la normativa secondo schemi strettamente legati ai confini nazionali pare quantomeno velleitario. Il modello della Gran Bretagna potrebbe, in questo senso, rappresentare un buon punto di partenza per una riflessione politica seria sul tema.


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